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Della disciplina della concorrenza e dei consorzi

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Titolo X
CONCORRENZA SLEALE e dei consorzi

Capo I
Della disciplina della concorrenza

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 2595.
Limiti legali della concorrenza.

La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell'economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge [e dalle norme corporative].

Art. 2596.
Limiti contrattuali della concorrenza.

Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni.

Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio.

Art. 2597.
Obbligo di contrattare nel caso di monopolio.

Chi esercita un'impresa in condizione di monopolio legale ha l'obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa, osservando la parità di trattamento.

Sezione II
Della concorrenza sleale

Art. 2598.(1)
Atti di concorrenza sleale.

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;

2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;

3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

(1) Vedi Leonardo Serra, Concorrenza sleale configurabile all’interno di sistema di distribuzione selettiva, nota a Tribunale Palermo, Sez. Imprese, ordinanza 1° marzo 2013.
_______________

Concorrenza sleale e storno di dipendenti: occorre l’animus nocendi, Cassazione civile, sez. I, ordinanza 17 febbraio 2020, n. 3865. 

Vendita sottocosto senza posizione dominante, è concorrenza sleale?, Cassazione civile, sez. I, ordinanza 7 febbraio 2020, n. 2980. 

Corte d'Appello, Roma, sez. Impresa, sentenza 02 novembre 2017 n° 6944, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 22 luglio 2009, n. 17144 e Cassazione Civile, sez. I, sentenza 30 ottobre 2009, n. 23045 in Altalex Massimario.

Art. 2599.
Sanzioni.

La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti.

Art. 2600.
Risarcimento del danno.

Se gli atti di concorrenza, sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni.

In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza.

Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume.

Art. 2601.
Azione delle associazioni professionali.

Quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l'azione per la repressione della concorrenza sleale può essere promossa anche dagli enti che rappresentano la categoria.

Capo II
Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 2602.
Nozione e norme applicabili.

Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali.

Art. 2603.
Forma e contenuto del contratto.

Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità.

Esso deve indicare:

1) l'oggetto e la durata del consorzio;

2) la sede dell'ufficio eventualmente costituito;

3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;

4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio;

5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;

6) i casi di recesso e di esclusione;

7) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.

Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse.

Se l'atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative alla determinazione delle quote ad una o più persone, le decisioni di queste possono essere impugnate innanzi all'autorità giudiziaria, se sono manifestamente inique od erronee, entro trenta giorni dalla notizia.

Art. 2604.
Durata del consorzio.

In mancanza di determinazione della durata del contratto, questo è valido per dieci anni.

Art. 2605.
Controllo sull'attività dei singoli consorziati.

I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 2606.
Deliberazioni consortili.

Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all'attuazione dell'oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati.

Le deliberazioni che non sono prese in conformità alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria entro trenta giorni. Per i consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa.

Art. 2607.
Modificazioni del contratto.

Il contratto, se non è diversamente convenuto, non può essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati.

Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità.

Art. 2608.
Organi preposti al consorzio.

La responsabilità verso i consorziati di coloro che sono preposti al consorzio è regolata dalle norme sul mandato.

Art. 2609.
Recesso ed esclusione.

Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri.

Il mandato conferito dai consorziati per l'attuazione degli scopi del consorzio, ancorché dato con unico atto, cessa nei confronti del consorziato receduto o escluso.

Art. 2610.
Trasferimento dell'azienda.

Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda l'acquirente subentra nel contratto di consorzio.

Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell'azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal consorzio.

Art. 2611.
Cause di scioglimento.

Il contratto di consorzio si scioglie:

1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;

2) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo ;

3) per volontà unanime dei consorziati;

4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell'articolo 2606, se sussiste una giusta causa;

5) per provvedimento dell'autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge ;

6) per le altre cause previste nel contratto.

Sezione II
Dei consorzi con attività esterna

Art. 2612.
Iscrizione nel registro delle imprese.

Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove l'ufficio ha sede.

L'estratto deve indicare:

1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio;

2) il cognome e il nome dei consorziati;

3) la durata del consorzio;

4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri;

5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione.

Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati.

Art. 2613.
Rappresentanza in giudizio.

I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza è attribuita ad altre persone.

Art. 2614.
Fondo consortile.

I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

Art. 2615.
Responsabilità verso i terzi.

Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.

Art. 2615-bis.
Situazione patrimoniale.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e la depositano presso l'ufficio del registro delle imprese.

Alle persone che hanno la direzione del consorzio sono applicati gli articoli 2621, n. 1), e 2626.

Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere indicati la sede di questo, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale esso è iscritto e il numero di iscrizione.

Sezione II bis

Art. 2615-ter.
Società consortili.

Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602.

In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro.

Sezione III
Dei consorzi obbligatori

Art. 2616.
Costituzione.

Con provvedimento dell'autorità governativa,, può essere disposta anche per zone determinate, la costituzione di consorzi obbligatori tra esercenti lo stesso ramo o rami similari di attività economica, qualora la costituzione stessa risponda alle esigenze dell'organizzazione della produzione.

Nello stesso modo, ricorrendo le condizioni di cui al comma precedente, possono essere trasformati in obbligatori i consorzi costituiti volontariamente.

Art. 2617.
Consorzi per l'ammasso dei prodotti agricoli.

Quando la legge prescrive l'ammasso di determinati prodotti agricoli, la gestione collettiva di questi è fatta per conto degli imprenditori interessati a mezzo di consorzi obbligatori, secondo le disposizioni delle leggi speciali.

Sezione IV
Dei controlli dell'autorità governativa

Art. 2618.
Approvazione del contratto consortile.

I contratti previsti nel presente capo, se sono tali da influire sul mercato generale dei beni in essi contemplati, sono soggetti ad approvazione da parte dell'autorità governativa.

Art. 2619.
Controllo sull'attività del consorzio.

L'attività dei consorzi è sottoposta alla vigilanza dell'autorità governativa.

Quando l'attività del consorzio risulta non conforme agli scopi per cui è stato costituito, l'autorità governativa può sciogliere gli organi del consorzio e affidare la gestione a un commissario governativo ovvero, nei casi più gravi, può disporre lo scioglimento del consorzio stesso.

Art. 2620.
Estensione delle norme di controllo alle società.

Le disposizioni di questa sezione si applicano anche alle società che si costituiscono per raggiungere gli scopi indicati nell'articolo 2602.

L'autorità governativa può sempre disporre lo scioglimento della società, quando la costituzione di questa non abbia avuto l'approvazione prevista nell'articolo 2618.



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  • I
  • Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e ...

Società, Banca e Impresa

Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati

Codice civile, Libro V, Titolo XI

Aggiornato il 24/01/2024

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Cooperative e consorzi

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Titolo XI

Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati (1)

(1) Rubrica così sostituita dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, a decorrere dal 14 aprile 2017. In precedenza la rubrica era la seguente: «Disposizioni penali in materia di società e di consorzi».

Capo I

Delle falsità

Art. 2621.

False comunicazioni sociali. (1)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 9, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69.
_____________

Cfr. Cassazione penale, sez. V, sentenza 16 maggio 2018 n° 21672

Art. 2621-bis
Fatti di lieve entità (1)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
 
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

            (1) Articolo inserito dall’art. 10, comma 1,
L. 27 maggio 2015, n. 69.

Art. 2621-ter.

Non punibilità per particolare tenuità (1)

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

(1) Articolo inserito dall’art. 10, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69.

Art. 2622.

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori. (1)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:
1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

      (1) Articolo così sostituito dall’art. 11, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69.
 

 

[Art. 2623.

Falso in prospetto. (1)

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è dalla reclusione da uno a tre anni.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 34, L. 28 dicembre 2005, n. 262.

Art. 2624. (1)

[Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.]

(1) Articolo abrogato dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Art. 2625.(1)

Impedito controllo.

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

(1) Articolo modificato dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Capo II

Degli illeciti commessi dagli amministratori

Art. 2626.

Indebita restituzione dei conferimenti.

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629.

Operazioni in pregiudizio dei creditori.

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Capo III

Degli illeciti commessi mediante omissione

Art. 2629-bis.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi.

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (1), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

(1) Le originarie parole: “legge 12 agosto 1982, n. 576“ sono state sostituite dal D.L.vo 29 dicembre 2006, n. 303.

Art. 2630.

Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi. (1)

Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. 

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.

(1) L'articolo che così recitava: "Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma (2), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo." è stato sostituito dalla
L. 11 novembre 2011, n. 180.
(2) Le parole: “ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma” sono state inserite dall’art. 42, comma 2, della
L. 7 luglio 2009, n. 88.

Art. 2631.

Omessa convocazione dell'assemblea.

Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci.

La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci.

Capo IV

Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di sicurezza patrimoniali

Art. 2632.

Formazione fittizia del capitale.

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato .

Art. 2634.

Infedeltà patrimoniale.

Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.

In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.

Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della persona offesa.

Art. 2635.

Corruzione tra privati.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto e' commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. (1)

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste (2).

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

[Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi]. (4)

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte. (3)

(1) Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38.
(2) Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b),
d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38.
(3) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, del
d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202. Successivamente l'art. 3, comma 1, lett. c), D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 ha sostituito le parole "utilità date o promesse" con le parole "utilità date, promesse e offerte". 
(4) Comma abrogato dall’art. 1, comma 5, lett. a),
L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 31 gennaio 2019.

Art. 2635-bis.

Istigazione alla corruzione tra privati (1)


1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di societa' o enti privati, nonche' a chi svolge in essi un'attivita' lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinche' compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedelta', soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.
2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di societa' o enti privati, nonche' a chi svolge in essi attivita' lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilita', per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedelta', qualora la sollecitazione non sia accettata. 
[3. Si procede a querela della persona offesa.] (
2)

(1) Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38.
(2) Comma abrogato dall’art. 1, comma 5, lett. b),
L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 31 gennaio 2019.

Art. 2635-ter.

Pene accessorie (1)


1. La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia gia' stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.

(1) Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38.

Art. 2636.

Illecita influenza sull'assemblea.

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2637.

Aggiotaggio.

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2638.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3-bis. Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative. (1)

(1) Comma aggiunto, come comma 3-bis, dall'art. 101, comma 1, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, a decorrere dal 16 novembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 1, del medesimo D.Lgs. 180/2015. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 26, comma 1, D.Lgs. 6 dicembre 2023, n. 224, a decorrere dal 31 gennaio 2024.

Art. 2639.

Estensione delle qualifiche soggettive.

Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

_____________

Cfr. Cassazione penale, sez. V, sentenza 13 giugno 2018 n° 27163

Art. 2640.

Circostanza attenuante.

Se i fatti previsti come reato agli articoli precedenti hanno cagionato un'offesa di particolare tenuità la pena è diminuita.

Art. 2641.

Confisca.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo è ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

Quando non è possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

______________

Reati societari: confisca per equivalente solo se non è attuabile quella diretta, Cassazione penale, sez. V, sentenza 18 febbraio 2021, n. 6391

[Art. 2642.

Comunicazione della sentenza di condanna] (1)

(1) Articolo implicitamente abrogato dal Dlgs 61/2002.



Ai sensi dell'art. 1746 c.c. è imposto all'agente di tutelare gli interessi del preponente e di agire con lealtà e buona fede nell'esecuzione dell'incarico. Tuttavia, tale norma non impedisce all'agente - così come al subagente - vincolato da un contratto a tempo indeterminato suscettibile di disdetta, di ricercare soluzioni professionali alternative, che vengano in concreto a risultare pregiudizievoli per il preponente (come nel caso, non infrequente, dell'acquisizione di un mandato di agenzia da parte di un'impresa in concorrenza con l'originario preponente), se non impiega mezzi e modalità che siano di per sé qualificabili come scorretti, vuoi ai fini dell'acquisizione del nuovo incarico professionale, vuoi nell'esecuzione del medesimo, sulla base dei principi di carattere generale in materia contrattuale e, specificamente, di quelli di correttezza e di buona fede nell'esecuzione del rapporto di cui agli art. 1175 e 1375 c.c., ovvero delle regole in tema di concorrenza sleale tra imprenditori.


Concorrenza sleale consiste nella infedeltà di dipendenti, collaboratori, amministratori, ex dirigenti e competitors, come sancito dall’art.2105 del codice civile, per violazione obbligo lavoro con assoluto divieto di trattare affari per conto proprio o di terzi, in concorrenza con il datore di lavoro ed altresì di divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio. Le indagini per investigazioni aziendali – concorrenza sleale sono finalizzate a provare atti di concorrenza  portano ad avere prove legalmente utili al fine di far valere un proprio diritto facendo riferimento agli artt. 2599 e 2600 del codice civile e penale dove si prevede che la sentenza che accerta il compimento di atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione

Soluzioni professionali alternative

 

Indagini Aziendali- Concorrenza sleale: cos’è, esempi e come difendersi

La concorrenza sleale è un tema di grande rilevanza nel contesto aziendale, in cui le imprese lottano per affermarsi e ottenere una leadership nel proprio  settore. In un ambiente competitivo, alcune pratiche scorrette possono danneggiare seriamente l’equilibrio e la correttezza delle relazioni commerciali.

La concorrenza sleale, in casi in cui si verificano le diverse condotte sleali  possono costituire gravi conseguenze per la sopravvivenza dell’Azienda.

Per esperienza ultra trentennale indichiamo alcuni esempi concreti di concorrenza sleale e i modi migliori per difendersi da questi comportamenti scorretti da parte del socio, dipendente, Partner Commerciale e competitors.

 Cosa si intende per concorrenza sleale?

Sebbene se ne parli spesso, molte persone non sanno bene cos’è la concorrenza sleale. Le pratiche commerciali scorrette o disoneste che mirano a ottenere un vantaggio competitivo ingiusto rispetto agli altri concorrenti.

Questo tipo di comportamento danneggia l’equità delle relazioni commerciali e può influire negativamente sulle imprese coinvolte, causando distorsioni del mercato e violando le regole etiche e legali dell’ambiente imprenditoriale.

 

La concorrenza sleale può assumere diverse forme e può essere svolta sia da imprese individuali, liberi professionisti e dipendenti, che da organizzazioni di maggiori dimensioni.

Investigazioni aziendali- concorrenza sleale?

Si parla di concorrenza sleale quando una determinata pratica o azione viola i principi di correttezza, lealtà e libera concorrenza. Ciò significa che la concorrenza sleale si verifica quando un’azienda adotta misure o strategie che danneggiano direttamente o indirettamente i concorrenti, causando distorsioni nel mercato.

 

Quali condotte costituiscono atti di concorrenza sleale?

Quali sono gli atti che devono essere considerati concorrenza sleale lo indica il c.c. all’articolo 2598, in cui figurano:

-prodotti o servizi per confondere gli acquirenti;

-screditare pubblicamente un concorrente;

-violare i diritti di proprietà intelletuale-industriale e appropriarsi delle virtù di un prodotto che invece appartengono ad un’altra azienda;

-trasgredire i principi della concorrenza leale con il fine di danneggiare un’altra azienda.

-Fuga di notizie riservate

-Concorrenza sleale da parte del socio, dipendente, partner commerciale e competitors.

 Come abbiamo già detto, le condotte che possono costituire atti di concorrenza sleale sono molteplici e possono variare a seconda del contesto e delle leggi vigenti. Tuttavia, di seguito elenchiamo alcuni esempi comuni di pratiche sleali:

-abbassare i costi dei propri prodotti e violare il tariffario minimo di una categoria di prodotti o servizi per eliminare la concorrenza dal mercato;

 

-imitare la strategia dei concorrenti o contraffare prodotti o marchi per creare confusione nel pubblico;

-diffondere pubblicità ingannevoli;

-storno dei dipendenti e’ la pratica piu ricorrente, purtroppo: assumere i dipendenti di un’impresa concorrente con l’intento di danneggiarla (storno di dipendenti).

Nella sentenza numero 20228 del 4 settembre 2013, la Corte di Cassazione ha affermato che: 

“la concorrenza illecita per mancanza di conformità ai principi della correttezza non può mai derivare dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori da un’impresa ad un’altra concorrente, né dalla contrattazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore del concorrente, attività legittime come espressione dei principi della libera circolazione del lavoro e della libertà di iniziativa economica.”

Un comportamento sleale si verifica invece quando si sottrae il know-how all’azienda competitor. Vale a dire il modus operandi e le conoscenze tecniche intellettuali  e di mercato che le permettono di competere.

Pertanto, si può considerare concorrenza sleale se si assume un ex dipendente di un’azienda concorrente al solo scopo di entrare in possesso del know-how e delle informazioni aziendali riservate.

La concorrenza sleale da parte del dipendente

Un atto di concorrenza sleale può essere perpetrato anche dal dipendente infedele. Infatti, l’articolo 2105 del Codice Civile afferma che il dipendente che tratta affari in concorrenza con l’azienda per cui lavora, per interesse proprio o per conto di terzi, o che divulga dati o notizie sensibili sui metodi di produzione o di organizzazione aziendale è un dipendente infedele che commette un reato di concorrenza sleale.

I seguenti comportamenti rientrano, quindi, tra quelli sanzionati:

-l’impiegato in malattia che svolge attività lavorative remunerate in nero presso un altro datore di lavoro;

-il dipendente che svolge attività professionali che intercettano la stessa clientela dell’azienda per cui lavora;

- il dipendente che viola gli obblighi contrattuali contro gli interessi aziendali;

-il dipendente usa in modo illecito o per finalità personali i beni di proprietà dell’azienda.

 

Concorrenza sleale del socio

Nel contesto aziendale , l’infedeltà non si verifica solo tra dipendenti ed ex collaboratori, ma può insinuarsi anche tra i soci, amministratori e manager . Infatti, il socio che comunica alla concorrenza informazioni sensibili della propria società per ottenerne un beneficio commette un atto di concorrenza sleale e diviene, pertanto, un socio infedele.

Inoltre, secondo l’articolo 2301 del Codice Civile:

“Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.

 

Se l’esercizio dell’attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza. In caso di inosservanza delle disposizioni del primo comma, la società ha diritto al risarcimento del danno, salva l’applicazione dell’art. 2286.”

 

Lo sviamento di clientela

In un mercato libero ci sono più aziende che vendono allo stesso pubblico un prodotto simiLE: questo è ciò che possiamo definire come rapporto di concorrenza tra aziende. Ma se un imprenditore si avvantaggia su un concorrente sviandone la clientela in modo scorretto 

commette un atto di concorrenza sleale.

Lo sviamento di clientela può avvenire con diverse modalità e può essere perpetrato da soggetti interni all’azienda o da figure ad essa esterne.

 

Come difendersi dalla concorrenza sleale?

In caso di sospetto di infedeltà aziendale da parte di un dipendente, il datore di lavoro dovrà trovare delle prove certe, in modo da poter procedere a un licenziamento per giusta causa. Tuttavia, anche nei casi in cui la concorrenza sleale provenga da un socio o da un imprenditore concorrente; la prima cosa da fare per difendersi, consiste sempre nel recuperare delle informazioni oggettive atte a provare i comportamenti illeciti.

Le investigazioni per concorrenza sleale svolte dall’Agenzia Investigativa IDFOX Srl , specializzata nelle indagini per concorrenza sleale sia in Italia che all’estero, con esperienza ultra trentennale

al 99% le nostre indagini, purtroppo, sono state sempre positive.

Se hai dei sospeti chiedi un dettagliato preventivo all’agenzia IDFOX srl, per individuare e programmare la fattibilità operativa:

-svolgere indagini tecniche informatiche;

pianificare eventuali appostamenti o pedinamenti per acquisire le prove di comportamenti illeciti interni o esterni all’azienda vittima.

NON  aspettare di vedere i tuoi affari irrimediabilmente danneggiati, contattaci e richiedi una consulenza in merito alle nostre investigazioni aziendali per concorrenza sleale.

 



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La concorrenza sleale è un tema di grande rilevanza nel contesto aziendale, in cui le imprese lottano per affermarsi e ottenere una leadership nel proprio  settore. In un ambiente competitivo, alcune pratiche scorrette possono danneggiare seriamente l’equilibrio e la correttezza delle relazioni commerciali.

La concorrenza sleale, in casi in cui si verificano le diverse condotte sleali  possono costituire gravi conseguenze per la sopravvivenza dell’Azienda.

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 Cosa si intende per concorrenza sleale?

Sebbene se ne parli spesso, molte persone non sanno bene cos’è la concorrenza sleale. Le pratiche commerciali scorrette o disoneste che mirano a ottenere un vantaggio competitivo ingiusto rispetto agli altri concorrenti.

Questo tipo di comportamento danneggia l’equità delle relazioni commerciali e può influire negativamente sulle imprese coinvolte, causando distorsioni del mercato e violando le regole etiche e legali dell’ambiente imprenditoriale.

 

La concorrenza sleale può assumere diverse forme e può essere svolta sia da imprese individuali, liberi professionisti e dipendenti, che da organizzazioni di maggiori dimensioni.

Investigazioni aziendali- concorrenza sleale?

Si parla di concorrenza sleale quando una determinata pratica o azione viola i principi di correttezza, lealtà e libera concorrenza. Ciò significa che la concorrenza sleale si verifica quando un’azienda adotta misure o strategie che danneggiano direttamente o indirettamente i concorrenti, causando distorsioni nel mercato.

 

Quali condotte costituiscono atti di concorrenza sleale?

Quali sono gli atti che devono essere considerati concorrenza sleale lo indica il c.c. all’articolo 2598, in cui figurano:

-prodotti o servizi per confondere gli acquirenti;

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La concorrenza sleale da parte del dipendente

Un atto di concorrenza sleale può essere perpetrato anche dal dipendente infedele. Infatti, l’articolo 2105 del Codice Civile afferma che il dipendente che tratta affari in concorrenza con l’azienda per cui lavora, per interesse proprio o per conto di terzi, o che divulga dati o notizie sensibili sui metodi di produzione o di organizzazione aziendale è un dipendente infedele che commette un reato di concorrenza sleale.

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Concorrenza sleale del socio

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Inoltre, secondo l’articolo 2301 del Codice Civile:

“Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.

 

Se l’esercizio dell’attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza. In caso di inosservanza delle disposizioni del primo comma, la società ha diritto al risarcimento del danno, salva l’applicazione dell’art. 2286.”

 

Lo sviamento di clientela

In un mercato libero ci sono più aziende che vendono allo stesso pubblico un prodotto simiLE: questo è ciò che possiamo definire come rapporto di concorrenza tra aziende. Ma se un imprenditore si avvantaggia su un concorrente sviandone la clientela in modo scorretto 

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Lo sviamento di clientela può avvenire con diverse modalità e può essere perpetrato da soggetti interni all’azienda o da figure ad essa esterne.

 

Come difendersi dalla concorrenza sleale?

In caso di sospetto di infedeltà aziendale da parte di un dipendente, il datore di lavoro dovrà trovare delle prove certe, in modo da poter procedere a un licenziamento per giusta causa. Tuttavia, anche nei casi in cui la concorrenza sleale provenga da un socio o da un imprenditore concorrente; la prima cosa da fare per difendersi, consiste sempre nel recuperare delle informazioni oggettive atte a provare i comportamenti illeciti.

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La globalizzazione dei mercati e l’alta tecnologia hanno stravolto tutte le attività! Le imprese sono sempre più a rischio di spionaggio industriale, concorrenza sleale, infedeltà dei soci, dipendenti e collaboratori e violazione patto di non concorrenza.                             DIFFIDATE DAI CIARLATANI E ABUSIVI.


Il calo della performance, la perdita di clienti, preventivi ignorati o comunicati ai concorrenti, lo scarso interesse dei soci/dipendenti nel tutelare gli interessi aziendali, l’assenteismo e l'assenza ingiustificata dei dipendenti e/o soci, sono segnali da non trascurare. La corretta prevenzione è da sempre lo strumento indiscusso, per tenere sotto controllo lo stato di salute e l'integrità aziendale.
Tutte le nostre investigazioni private, documentano l’infedeltà ed trasferimento di eventuali know-how e conoscenze aziendali a terzi; permettendovi di agire legalmente.

Se un dubbio vi attanaglia e per qualsiasi consulenza per risolvere i vostri problemi personali e professionali ed aziendali, tecniche scientifiche, investigazioni finanziare e commerciali, non esitate a mettervi in contatto i per un preventivo gratuito.


Per ogni attività investigativa, al termine dell’indagine verrà rilasciata una dettagliata relazione tecnica la quale potrà essere utilizzata per tutti gli usi consentiti dalla Legge.

Chi siamo


L’agenzia IDFOX è correntemente diretta dalla Dottoressa Margherita Maiellaro.

La direttrice ha maturato un’esperienza pluriennale nel campo investigativo ed ha conseguito una Laurea in Giurisprudenza, con specializzazione in diritto internazionale, presso l’Università Bocconi.


L’agenzia IDFOX è stata fondata da Max Maiellaro.

Il fondatore vanta oltre 30 anni di esperienze investigative maturate nella Polizia di Stato, diretto collaboratore del Conte Corrado AGUSTA, ex Presidente dell’omonimo Gruppo AGUSTA SpA, nonché referente abituale di imprenditori, manager, multinazionali e studi Legali su tutto il territorio Italiano ed anche Estero; E' stato inoltre responsabile dei servizi di sicurezza di una multinazionale, e presso vari gruppi operanti in svariati settori, e ha sempre risolto brillantemente ogni problematica investigativa connessa a: infedeltà aziendale, beni, marchi e brevetti, concorrenza sleale e difesa intellettuale dei progetti, violazione del patto di non concorrenza, protezione know-how e tutela delle persone e della famiglia.

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 Come è facile intuire, gli investigatori privati a Milano hanno tariffe e prezzi variabili che si basano  sulla complessità delle indagini da svolgere.


In linea di massima le investigazioni in ambito Privato-Aziendali  e famigliari  sono tra le più richieste ed i costi orari partono da un minimo di 40 euro ad un massimo di 80 euro per agente operativo


A livello di tariffe, per un servizio efficace non si può scendere al di sotto di un minimo di 500 euro al giorno. I detective privati specializzati generalmente propongono tariffe giornaliere tra 500 e 1.000 euro.

COSA FACCIAMO

Agenzia Idfox srl,

Corporate investigations - Investigazioni Aziendali;


istituto Investigazioni Private altamente qualificato per indagini in ambito aziendale. La nostra esperienza, competenza ed efficienza garantiscono risultati certificati per uso legale.


L'agenzia IDFOX SRL ha esperienza investigativa “diretta” ultra trentennale,  maturata presso multinazionali operanti in svariati settori quale aeronautica, metalmeccanici, chimica, alta moda, oreficeria, elettrica ed elettronica, farmaceutica e della grande distribuzione, risolvendo brillantemente ogni incarico di fiducia, connessi alla tutela di beni, dai marchi e brevetti, concorrenza sleale e alla difesa intellettuale dei progetti, violazione del patto di non concorrenza, bonifiche telefoniche ed ambientali e tutela del patrimonio aziendale.


Idfox Agenzia Specializzata in Investigazioni Aziendali, Bonifiche Microspie, Cimici, Smartphone a tutela degli interessi di aziende e società. Indagini commerciali, concorrenza sleale, assenteismo, licenziamento per giusta causa, operiamo in tutto il territorio nazionale ed estero.

La Concorrenza sleale consiste nella infedeltà di dipendenti, collaboratori, amministratori, ex dirigenti e competitors, come sancito dall’art.2105 del codice civile, per violazione obbligo lavoro  con assoluto  divieto  di trattare affari per conto proprio o di terzi, in concorrenza con il datore di lavoro ed altresì di divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio. 

Le indagini  per investigazioni aziendali – concorrenza sleale sono finalizzate a provare atti di concorrenza  portano ad avere prove legalmente utili al fine di far valere un proprio diritto facendo riferimento agli artt. 2599 e 2600 del codice civile e penale  dove si prevede che la sentenza che accerta il compimento di atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti per eliminarne gli effetti.

QUESTI I PRINCIPALI SERVIZI OFFERTI

La nostra agenzia di investigazioni private svolge una serie di perizie tecniche ed e’ collegata con un gruppo di esperti consulenti tecnici iscritti all’Albo dei CT e dei periti del Tribunale.


Concorrenza sleale


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Infedeltà soci e dipendenti


Assenteismo dipendenti e amministratori


Ammanchi contabili


Difesa marchi e brevetti

Infedeltà professionale


Sviamento clientela 


Investigazioni su frode assicurative 


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